E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015 il decreto 14 luglio 2015, recante “Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50.”
Il provvedimento è stato emanato ai sensi dell’art. 11 del D.L. 150/2013, che – in sede di proroga al 31 ottobre 2015 dei termini per l’adeguamento alle disposizioni antincendio – aveva previsto, al comma 2, l’emanazione di una regola tecnica che semplificasse gli adempimenti di cui al D.M. 9 aprile 1994 per le strutture alberghiere da 25 a 50 posti letto.
In particolare, le disposizioni contenute nel decreto in oggetto trovano applicazione per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, così come definite dal decreto del 1994[1], che abbiano un numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti al 22 agosto 2015 ( data di entrata in vigore del decreto in oggetto).
Obiettivo della nuova regola tecnica è quello di realizzare e gestire le strutture turistiche ricettive, come sopra descritte, al fine di salvaguardare persone e beni contro i rischi antincendio, in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno della struttura ricettiva;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Al fine di raggiungere tali obiettivi è stata predisposta una apposita regola tecnica, contenuta nell’allegato al D.M. 14 luglio 2015.
Tale regola tecnica si applica per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere – con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50 – esistenti alla data del 22 agosto 2015, anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall’intervento e comportanti l’eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%.
Il responsabile delle attività di cui sopra ha la facoltà di optare per l’applicazione delle pertinenti disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni, rinunciando ad usufruire delle semplificazioni di cui al decreto in oggetto.
Le disposizioni della regola tecnica allegata al decreto in esame trovano applicazione anche alle attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 9 aprile 1994, secondo le modalità e i tempi fissati dal decreto del Ministero dell’interno 16 marzo 2012, recante il Piano straordinario biennale antincendio[2].
Per quanto riguarda i prodotti che possono essere impiegati per la realizzazione delle disposizioni tecniche di cui al decreto in esame, possono essere utilizzati:
- i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi;
- gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco, diversi da quelli di cui alla lettera precedente, gli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione comunitaria[3], che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sempre che siano conformi alle suddette disposizioni;
- le tipologie di prodotti non contemplati dalle lettere precedenti, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Turchia, in virtu’ di specifici accordi internazionali stipulati con l’Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’EFTA[4], per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal decreto in oggetto.
Le disposizioni di cui al decreto 14 luglio 2015 entreranno in vigore in data 22 agosto 2015.
Le regole tecniche applicabili alle strutture turistico alberghiere destinatarie del provvedimento in esame sono consultabili nei documenti allegati alla presente.