La scadenza è fissata per il 28 maggio
Si sta per chiudere, il 28 maggio, la possibilità per le Partite Iva di richiedere il contributo a fondo perduto, previsto nel primo decreto Sostegni.
Il bonus consiste nell’erogazione, da parte dall’Agenzia delle Entrate, di una somma di denaro o, a scelta irrevocabile del contribuente, di utilizzare l’intero importo come credito d’imposta, a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:
- 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
- 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro;
- 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
- 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro;
- 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.
Nel dettaglio, il calcolo del contributo deve essere effettuato nel seguente modo:
a) per i soggetti che hanno attivato la partita IVA fino al 31/12/2018, se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa (almeno del 30%, in quanto requisito di accesso al contributo), a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla fascia dei ricavi/compensi 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo se superiore;
b) per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;
b.1) se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa (superiore, pari o inferiore al 30%), a tale importo si applica la percentuale prevista, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo;
b.2) se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo.
In presenza dei requisiti di accesso, il contributo è quindi comunque riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al periodo precedente, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
L’istanza deve contenere:
- il codice fiscale del richiedente e dell’eventuale rappresentante,
- il codice fiscale dell’eventuale intermediario che la presenta,
- i dati contabili relativi alla sussistenza dei requisiti,
- la scelta sulla modalità di fruizione del contributo,
- l’Iban del conto corrente intestato al soggetto richiedente.
L’istanza deve essere presentata in via telematica mediante:
- procedura web nel portale Fatture e Corrispettivi del sito web dell’Agenzia delle Entrate;
- software di compilazione e successivo invio attraverso il Desktop telematico.
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo o, in alternativa e su specifica scelta del richiedente, può essere richiesto, nella sua totalità, come credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
Il predetto credito di imposta sarà fruibile solo a valle dei controlli degli esiti dell’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo pubblicata nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale “Fatture e corrispettivi”.
Il soggetto richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
- avere la partita IVA attiva al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni;
- aver avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019;
- aver avuto nell’anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30 per cento rispetto al fatturato medio mensile dell’anno 2019.
Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito relativo al calo di fatturato.
Non possono beneficiare del contributo le seguenti categorie:
- soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni (23 marzo 2021);
- soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto Sostegni (dal 24 marzo 2021);
- enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
- intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
Con la chiusura della finestra del 28 maggio si interrompe anche la possibilità di correggere eventuali errori dopo l’invio. Le istruzioni delle Entrate, infatti, spiegano che, nel periodo 30 marzo-28 maggio, è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa.
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