Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato (incluso volontariato e formazione) è obbligato a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui è svolta l’attività.
Sono interessati: dipendenti, collaboratori, lavoratori autonomi, stagisti, volontari che svolgano attività nel luogo di lavoro a qualsiasi titolo in uffici, aziende di qualsiasi dimensione.
Sono esclusi: soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Il datore di lavoro deve assicurare il rispetto delle prescrizioni ed è tenuto entro il 15 ottobre 2021 a:
➢ organizzare un piano di controlli (predisposizione di un registro)
➢ nominare gli incaricati al controllo.
Il decreto prevede che le verifiche possono essere effettuate al momento dell’ingresso in azienda ma dato che il decreto specifica: “prioritariamente al momento dell’accesso” si presume che il controllo possa essere fatto anche anticipatamente, oppure durante l’orario di lavoro.
Inoltre il testo parla di “controlli anche a campione”: quindi risulta possibile non verificare a tappeto tutto il personale ma procedere anche in modo casuale o predisponendo piani di controlli con modalità personalizzate, sulla base delle esigenze aziendali.
Si suggerisce verifiche cadenzate all’ingresso o all’inizio dell’orario di lavoro.
Si evidenzia, inoltre, l’obbligo per i datori di lavoro di individuare con atto formale, quindi per iscritto con idonea comunicazione ai dipendenti (affissione comunicazione in bacheca, mail massiva o similari), i soggetti incaricati dell’accertamento, della contestazione delle violazioni degli obblighi e/o della comunicazione alla dirigenza aziendale.
Aspetti sanzionatori
Il lavoratore se comunica di non avere il Green Pass o ne risulta privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde e non può avere accesso in azienda.
Dette disposizioni sono applicabili non oltre il 31 dicembre 2021, non hanno conseguenze disciplinari e il lavoratore ha diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
La sanzione pecuniaria prevista va da €. 600,00 a €. 1.500,00 per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass.
Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista una sanzione da €.400,00 a €.1.000,00
Resta il nodo dei controlli, in attesa delle linee guida che dovranno essere emanate nei prossimi giorni.