Si comunica che il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 5 agosto u.s., ci ha fatto sapere che il 16 luglio 2015 è stato approvato l’Accordo sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici.
Occorre premettere, per spiegare il senso e le finalità dell’Accordo, che l’art. 12 della “Direttiva Bolkestein” (Dir. 2006/123/CE) stabilisce che “1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento. 2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami”.
L’art. 16 del decreto di attuazione della Direttiva (D. Lgs. n. 59/2010) ha confermato detto principio, tale per cui Stato e Regioni hanno ritenuto che le concessioni in essere per l’esercizio di attività imprenditoriali esercitate su aree pubbliche, alla loro scadenza, non possono essere automaticamente rinnovate, né ai titolari “prestatori” uscenti possono essere accordati particolari vantaggi.
L’art. 70, comma 5, dello stesso D. Lgs. n. 59, però, ha previsto che “con Intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all’art. 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni transitorie”.
L’Intesa è stata poi siglata in Conferenza Unificata il 5 luglio 2012 e, grazie ad essa, si è consentito ai commercianti su aree pubbliche, intanto, di poter contare su un regime transitorio in forza del quale la durata delle concessioni scadute dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 59/2010 e nei cinque anni successivi alla stipula dell’Intesa viene di fatto prorogata fino al 2017.
Inoltre, successivamente al periodo di proroga dell’efficacia delle stesse, saranno indette procedure di selezione per il rilascio di concessioni, della durata compresa tra nove e dodici anni, che terranno conto di criteri di priorità che riconoscono la maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del commercio su aree pubbliche; la professionalità è riferita all’anzianità di esercizio dell’impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che, in sede di prima applicazione, può avere specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo; l’anzianità di impresa è comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell’impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo.
Ciò premesso, Stato e Regioni hanno ritenuto, con l’Intesa dello scorso 16 luglio, che l’Intesa stipulata il 5 luglio 2012 ha ad oggetto l’attività di vendita sulle aree pubbliche (in generale) e dunque riguarda sia le attività di commercio e somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, sia le attività di vendita su area pubblica svolte con le medesime modalità dagli artigiani e dagli edicolanti sulla base delle disposizioni vigenti.
Considerato, dunque, che tutte le attività di commercio che si svolgono sulle aree pubbliche presentano i medesimi presupposti giuridici e pertanto necessitano di un trattamento omogeneo e che l’applicazione dei criteri dell’Intesa garantisce omogeneità di trattamento ed imparzialità, nonché trasparenza delle procedure di selezione, e al fine di evitare prassi interpretative irragionevolmente restrittive dei contenuti dell’Intesa del 5 luglio 2012 da parte delle Amministrazioni locali, la Conferenza Unificata ha sancito Accordo nel senso che:
- Il Governo, le Regioni e gli Enti locali adotteranno gli atti di rispettiva competenza ai fini dell’interpretazione uniforme dell’applicabilità dell’Intesa del 5 luglio 2012, con particolare riferimento alla durata delle concessioni, alla disciplina delle procedure di selezione e alle disposizioni transitorie, anche alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche, che presentino caratteristiche, modalità di esercizio e termini di svolgimento rientranti fra quelle considerate per le attività di vendita oggetto della medesima Intesa, con esclusione delle attività svolte sulle aree del demanio marittimo, che restano regolate dalle specifiche disposizioni per esse vigenti.
Ne deriva che:
- le Regioni, con proprie norme, assumeranno i contenuti dell’Accordo;
- i Comuni delibereranno sulle procedure di selezione da tenersi alla scadenza del periodo di proroga delle concessioni, in linea con i predetti criteri;
- il periodo di proroga (come confermato dagli Indirizzi deliberati dalla Conferenza delle Regioni il 24 gennaio 2013 con riferimento all’Intesa del 5 luglio 2012), per le concessioni in essere e in scadenza nei cinque anni successivi alla stipula dell’Intesa del 5 luglio 2012, avrà durata, di diritto, fino al 4 luglio 2017 compreso;
- le concessioni scadute prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo;
- i Comuni, prima di indire le selezioni, come previsto dall’Intesa del 2012, daranno la massima evidenza alle disposizioni adottate in attuazione della stessa e di quella del 16 luglio scorso e, almeno novanta giorni prima dell’effettuazione delle selezioni, daranno comunicazione delle selezioni stesse, anche mediante avvisi pubblici, informandone le strutture comunali o, ove non istituite, quelle provinciali delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori interessati e presenti nel CNEL;
- le procedure di selezione prevedranno, in sede di prima applicazione, un criterio di priorità che riconosce un 40% del punteggio totale ai titolari “uscenti” (in relazione all’anzianità di esercizio), sufficiente a garantire la conferma della concessione.
- la durata della concessione, in linea con gli Indirizzi regionali di cui si è detto, dovrebbe essere di dodici anni.