Si ricorda, al solo fine di evidenziare ancora una volta gli obblighi previsti dalla legge ed evitare l’irrogazione di sanzioni alle imprese, che, ai sensi dell’art. 37 del “DL semplificazioni” (D.L. 16.7.2020, n. 76, convertito nella legge 11.9.2020, n. 120), entro giovedì 1° ottobre 2020 tutte le imprese, siano esse individuali o costituite in forma societaria, nonché i professionisti, sono tenuti a comunicare, rispettivamente al registro delle imprese o al proprio albo o elenco,il “domicilio digitale”. Le modifiche operate dal “decreto semplificazioni”sull’art. 16 del DL n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009 comportano infatti che le imprese costituite in forma societaria,se non hanno già provveduto a tale adempimento,devono indicare al registro delle imprese il proprio domicilio digitale,di cui all’art. 1, comma 1, lettera n-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 entro il 1° ottobre 2020: trattasi in particolare di:-un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata;o-un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910. L’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria. L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, le imprese costituite in forma societaria e già iscritte nel registro delle imprese che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese perché inattivo, sono sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile(sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro), in misura raddoppiata. L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell’imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio.L’obbligo di cui al richiamato art. 16 del DL n. 185/2008, come è noto,era stato già esteso dall’art. 5 del DL n. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012,alle imprese individuali che presentassero domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente al 19 dicembre 2012.Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato all’ufficio del registro delle imprese competente il proprio domicilio digitale sono ora tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020, come le imprese costituite in forma societaria, ai sensi del comma 2 dell’art. 37 del “decreto semplificazioni”. Anche nel caso dell’impresa individuale, l’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2194 del codice civile(ammenda da euro 10 a euro 516), in misura triplicata,previa diffida a regolarizzare l’iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. Il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all’imprenditore di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all’articolo 2189 del codice civile.L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell’imprenditore disponibile per ogni impresa all’indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio.Da evidenziare, a tal proposito, che per l’imprenditore individuale, come per le società, il rischio, in caso di mancata comunicazione dell’indirizzo digitale al registro delle imprese, oltre all’irrogazione della sanzione, è quello di vedersi comunque notificato nel proprio cassetto digitale, ad ogni effetto di legge, atti e documenti provenienti da pubbliche amministrazioni e da privati, che potrebbero passare inosservati se l’impresa non procederà ad accedere al domicilio assegnato all’interno del cassetto digitale.Quanto ai professionisti, anche per essi, se iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, vige l’obbligo di comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale.Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale.
3I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano il proprio domicilio digitale al Ministero dell’economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro.Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. Il sistema camerale consente la trasmissione del proprio indirizzo digitale tramite il nuovo servizio semplificato che consente di comunicare la propria Pec al registro delle imprese senza pagare oneri, bolli e diritti. Il servizio è accessibile, via web, con l’utilizzo della firma digitale del legale rappresentante dell’impresa al seguente indirizzo: ipec-registroimprese.infocamere.it.Il Cassetto digitale delle imprese. È la piattaforma on-line che consente di accedere a tutte le informazioni e ai documenti ufficiali dell’impresa.Tutti i dati sono aggiornati in tempo reale e sono raggiungibili anche via smartphone e tablet. Si configura come un “cassetto” a costo zero, realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio e seguendo le linee guida del Team Digitale e dell’AgID. È previsto per legali rappresentanti o titolare d’impresa. Serve per monitorare le informazioni ufficiali dell’impresa e condividerle con:•partner, clienti, fornitori, banche e professionisti•Pubblica Amministrazione per adempimenti o per partecipare a gare o bandi (anche internazionali).Nel cassetto digitale sono contenuti:•visure (ordinaria, dei soci, degli amministratori, ecc.)•atti (statuto, atto costitutivo, ecc.)•bilanci d’esercizio•diritto annuale: verifica lo stato del pagamento e simula il calcolo dell’importo dovuto per l’anno in corso•fascicolo informatico dei documenti(autocertificazioni, dichiarazioni, permessi, certificati, documentazione tecnica, ecc.)•stato delle pratiche presso il Registro Imprese ed il SUAP
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