Coronavirus: nuovo Dpcm, ecco le misure in vigore fino al 13 novembre

Ristoranti aperti fino alle 24 ma massimo 6 al tavolo. Dalle 18 solo consumazioni seduti

Il Premier Giuseppe Conte e il ministro della Salute, Roberto Speranza hanno firmato un nuovo Dpcm contenente le misure per il contenimento dell’emergenza coronavirus, ad integrazione del Dpcm del 13 ottobre 2020.

Ecco quanto prevede il documento:

RISTORANTI E BAR – “Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un  massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel  rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di  confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la  ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o  nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti ”nelle aree di servizio e rifornimento carburante  situate lungo le autostrade”.

SALE GIOCHI E BINGO –  “Le sale giochi, sale scommesse e Bingo saranno aperte “dalle ore 8,00 alle ore 21,00”.

PIAZZE E CENTRI URBANI – “Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la  possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali  legittimamente aperti e alle abitazioni private”.

SAGRE E FIERE – “Sono vietate le sagre e le fiere di  comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di
carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli  validati dal Comitato tecnico-scientifico” e “secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di  rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro”.

CONVEGNI E CONGRESSI – “Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee  guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza”.

SPORT – “Conferma dello stop agli sport di contattoa livello amatoriale e delle competizioni dilettantistiche. Restano intatte le disposizioni sul numero degli spettatori. Lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, è consentito soltanto per quanto riguarda gli eventi e le competizioni riguardantigli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali. L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività  formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e  competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale. Per gli eventi e le competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto  alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori  per manifestazioni sportive in luoghi chiusi”.

SCUOLA – “Scuola in presenza, possibilità di forme flessibili di didattica e modulazione degli ingressi per le scuole
superiori prevedendo un ingressi non prima delle 9. Fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al Ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica incrementando  il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza. Modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di  uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni  pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00. Allo scopo di garantire la proporzionalità e l’adeguatezza delle misure adottate è promosso lo svolgimento periodico delle  riunioni di coordinamento regionale e locale”.

UNIVERSITA‘ – “Le università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base
all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida  del Ministero dell’università e della ricerca”.

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