Credito d’imposta ZES Unica: presentazione istanze dal 12 giugno al 12 luglio 2024

Pubblicato in GU n 117 del 21 maggio il Decreto 17 maggio con modalita’ di accesso al credito d’imposta per investimenti nella  ZES unica, nonche’ criteri e modalita’ di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli.

In particolare, ai fini della fruizione del credito ZES mezzogiorno è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024. (Attenzione a breve il provvedimento ADE con il modello e le istruzioni).
A tal fine, si evidenzia che il relativo modello di comunicazione, con le relative istruzioni deve ancora essere pubblicato con provvedimento ADE.

Ricordiamo che è stato il Decreto-legge Sud ad istituire il credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti iniziali in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise (zone 107, 3, a), TFUE) e nelle zone assistite della regione Abruzzo (zone 107, 3, c), TFUE), come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 2027.

Inoltre, ricordiamo che dal 1 marzo è attivo lo sportello unico digitale della ZES Unica come interfaccia unitaria per la presentazione delle istanze di autorizzazione unica riguardanti progetti di investimento localizzati nelle otto Regioni del Mezzogiorno, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del 2023.

1) Credito d’imposta ZES Unica: investimenti ammissibili

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un  progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,  del  17  giugno 2014, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15  novembre  2024,  relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione  finanziaria,  di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive gia’ esistenti o che vengono impiantate nella  ZES  unica, nonche’ all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attivita’ nella struttura produttiva di cui all’art. 2, comma 1.
Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla  vendita,  come pure quelli trasformati o assemblati per  l’ottenimento  di  prodotti destinati alla vendita nonche’ i materiali di consumo.
Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni gia’ utilizzati dal  dante causa  o  da altri  soggetti  per  lo  svolgimento  di  un’attivita’ economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014.
Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del testo unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  a  prescindere dai principi contabili adottati.
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi  all’agevolazione non puo’ superare il  cinquanta  per  cento  del  valore  complessivo dell’investimento agevolato.
Ai fini del presente decreto, sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento  di  cui  all’art.  2359  del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.
Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all’art. 1, comma 2, il credito d’imposta e’ commisurato  alla  quota  del costo complessivo dei beni indicati nel comma 1, nel  limite  massimo,  per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di  euro.  Per  gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione  finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni  al netto delle spese di manutenzione.
Non sono agevolabili i progetti di  investimento  il  cui  costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.

2) Credito ZES Unica: % dell’agevolazione per regione

Inoltre, il credito d’imposta è determinato nella misura massima per  le grandi imprese consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalita’ regionale 2022-2027 e, in particolare:

  • a)  per  gli  investimenti  realizzati  nelle  Regioni  Calabria, Campania, Puglia, con  esclusione  degli  investimenti  di  cui  alla lettera c), e Sicilia nella misura del quaranta per cento  dei  costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;
  • b) per gli  investimenti  realizzati  nelle  Regioni  Basilicata, Molise e Sardegna, con esclusione  degli  investimenti  di  cui  alla lettera c), nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti  in relazione agli investimenti ammissibili;
  •  c) per gli investimenti realizzati nei territori  individuati  ai fini del sostegno del fondo per una transizione giusta nelle  Regioni Puglia  e  Sardegna,  nella  misura  massima,   rispettivamente   del cinquanta per cento e del quaranta per  cento,  come  indicato  nella vigente Carta degli aiuti a finalita’ regionale;
  • d) per gli investimenti realizzati  nelle  zone  assistite  della Regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a  finalita’ regionale 2022-2027 nella misura del quindici  per  cento  dei  costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili.

Per  i  progetti  di  investimento  con  costi  ammissibili  non superiori a 50 milioni di euro,  i  massimali  di  cui  al  comma 1, lettere da a) a d), sono aumentate di dieci punti percentuali per  le medie imprese e di venti punti percentuali per le piccole imprese.

Per i grandi progetti  di  investimento  con  costi  ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita’  regionale,  le intensita’ massime di aiuto per le grandi imprese si applicano  anche alle piccole-medie imprese.

Per i progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro l’importo dell’aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di  cui  all’art.  2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014.

Il  credito  d’imposta  e’  riconosciuto  nei  limiti  e   alle condizioni previsti, in particolare,  dall’art.  14  del  regolamento (UE) n. 651/2014.

3) Credito ZES Unica: modalità di utilizzo

In merito all’utilizzo il decreto evidenzia che il  credito  d’imposta è  utilizzabile   esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso  i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia  delle  entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione  del  provvedimento ADE  e,  comunque,  non  prima  della   data  di realizzazione dell’investimento.

Il  maggior  credito  risultante  a seguito della rideterminazione della percentuale è  utilizzabile  a  decorrere  dal  giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento

Fermo  restando  quanto  previsto   dal   primo   periodo, relativamente alle comunicazioni per le quali l’ammontare del credito d’imposta fruibile  sia  superiore  a 150.000  euro  il  credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159.

L’Agenzia   delle   entrate   comunica l’autorizzazione  all’utilizzo  del  credito  d’imposta  qualora  non sussistano motivi ostativi.

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