Le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 9451 del 10/05/2016, ha definito la rilevante questione riguardante il professionista, l’artista o l’imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore il quale svolge mansioni di segreteria o meramente esecutive concludendo che, in tale fattispecie, viene meno il presupposto oggettivo dell’autonoma organizzazione ai fini Irap con la conseguente non obbligatorietà a pagare l’imposta da parte del contribuente titolare dell’attività.
Secondo la Corte, infatti, al fine di verificare l’esistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione, è necessario accertare, in punto di fatto, l’attitudine del lavoro svolto dal dipendente a potenziare l’attività produttiva (la maggior parte delle sentenze precedenti avevano, invece, affermato che l’assoggettamento all’Irap si verificava automaticamente in presenza di un solo collaboratore impiegato in via continuativa, anche part time).
Su tale punto la Corte afferma che vi sono due fattispecie differenti nell’ambito di un singolo ed unico rapporto di lavoro dipendente: la prima nella quale un collaboratore/dipendente non occasionale svolge mansioni professionali in grado di potenziare e implementare l’attività del contribuente (ad esempio un ingegnere che si avvale di un geometra con conseguente assoggettamento all’Irap); la seconda nella quale il dipendente/collaboratore svolte un’attività di segreteria, generica o meramente esecutiva, che rechi invece, all’attività svolta dal contribuente, un apporto del tutto mediato o, appunto, generico (il professionista che si avvale di una segretaria con conseguente non assoggettamento all’Irap).
La questione, oltre ad assumere importanza per il futuro, diviene rilevante anche per il periodo d’imposta in corso e quelli passati relativamente alle istanze di rimborso che avranno diritto a presentare i contribuenti che hanno versato un’imposta non dovuta già dall’ anno in corso.