Il Cdm approva il nuovo statuto dei lavoratori autonomi. Smart Working, formazione e maggiori tutele
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Il Consiglio dei Ministri dà il via libera al Jobs Act delle partite IVA, il nuovo Statuto dei lavori autonomi varato dal governo a favore dei liberi professionisti che non dispongono di alcuna cassa previdenziale, ”con l’obiettivo di costruire per tali lavoratori, prestatori d’opera materiali e intellettuali non imprenditori, un sistema di diritti e di welfare moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro”. Il ddl darà una stretta al fenomeno dei ‘contratti capestro’ alla possibilità del datore di modificare unilateralmente il contratto, con l’obiettivo di evitare abusi. Ma disciplinerà anche lo ‘smart working‘, per favorire, come si legge nel comunicato finale del Consiglio dei ministri, “l’articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento”. Tra le altre novità:
Tutele per malattia e gravidanza - Viene stabilito il riconoscimento del diritto di percepire per 5 mesi l’indennità di maternità, “indipendentemente dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa”. Ad entrambi i genitori dei bambini nati dal primo gennaio di quest’anno viene garantito inoltre un congedo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.
Malattia grave - In caso di malattia superiore a due mesi si potrà sospendere il pagamento dei contributi sociali fino a due anni. I contributi potranno essere saldati a rate al termine della malattia per un periodo pari al triplo della fase di sospensione del pagamento.
Agevolazione fiscale della formazione - si potrà dedurre il 100% delle spese sostenute per formazione, certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità finalizzate all’inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro (fino a 5mila euro). Tetto a 10mila euro per dedurre “la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale”, mentre saranno completamente coperte le spese sostenute “per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, allo scopo di favorire la stipula di tali polizze”.
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