Oggetto: Termini relativi agli obblighi informativi concernenti sovvenzioni, sussidi, contributi e
aiuti ricevuti dalle imprese. Autodichiarazione all’Agenzia Entrate degli aiuti Covid.
Come è noto, l’art. 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, prevede che “I soggetti
che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile (attività industriali dirette
alla produzione di beni o di servizi; attività intermediarie nella circolazione dei beni – fra
queste le attività commerciali; attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; attività bancarie o
assicurative; altre attività ausiliarie delle precedenti) pubblicano nelle note integrative del
bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi
a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere
generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente
erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.
165 e dai soggetti di cui all’art, 2-bis del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (enti equiparati). I soggetti
che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile (in forma abbreviata) e
quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo
mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni
anno (si intende successivo all’esercizio finanziario precedente), su propri siti internet,
secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui
portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Il comma 127 stabilisce che, al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti,
l’obbligo di pubblicazione non si applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi,
vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o
risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel
periodo considerato.
Ai sensi del successivo comma 125-ter, a partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza
dell’obbligo di cui al comma 125-bis comporta una sanzione pari all’1 per cento degli importi
ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria
dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che
il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai
soggetti eroganti.
2
L’art. 11-sexiesdecies del DL n. 52/2021, convertito in legge n. 87, aveva previsto, come si
ricorderà, per l’anno 2021, la proroga del regime sanzionatorio al 1° gennaio 2022. Il DL n.
228/2021 (c.d. “decreto milleproroghe”), poi convertito in legge n. 15/2022, all’art. 1, comma 28-
ter, ha differito il termine al 1° luglio 2022.
Ciò vuol dire, secondo la nostra interpretazione, che vi è tempo fino al 30 giugno p.v. per
procedere alla pubblicazione dei dati sopra menzionati, con riferimento alle sovvenzioni,
sussidi, aiuti, ecc. relativi all’anno 2020, altrimenti scattando dal 1° luglio le sanzioni previste.
L’art. 3-septies dello stesso DL n. 228/2021 ha previsto, al comma 1, che per l’anno 2022 il
termine per l’applicazione delle sanzioni è prorogato al 1° gennaio 2023.
Ciò vuol dire, a nostro avviso, che vi è tempo fino al 31 dicembre 2022 per pubblicare i dati
relativi a sovvenzioni, sussidi, aiuti, ecc. relativi all’anno 2021, altrimenti scattando dal 1°
gennaio 2023 l’applicabilità delle sanzioni.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 1, comma 125-quinquies, per gli aiuti di Stato e gli aiuti de
minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente
pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o
gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di
pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga
dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro
nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla
redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale
delle associazioni di categoria di appartenenza.
In ogni caso ricordiamo che, ad avviso di Confesercenti, come comunicato a suo tempo con
pertinenti note (nota dell’Ufficio Tributario dell’8.6.2021), le forme di contribuzione
emergenziali ricollegate all’emergenza sanitaria (a titolo esemplificativo: Contributo a fondo
perduto ex art. 25 del D.L. n. 34/2020; Contributo per gli “Intermediari e Professionisti del
turismo” ex art. 182 del D.L. n. 34/2020; Contributo “Centri storici” ex art. 59 del D.L. n
104/2020; Ristori ex art. 1 del D.L. n. 137/2020; Sostegni ex art. 1 del D.L. n. 41/2021) (per
brevità “Contributi a fondo perduto COVID”) non si considerano rientranti nell’ambito degli
obblighi informativi previsti dall’art.1, commi da 125 a 129, della Legge n.124/2017:
- perché, stante il tenore letterale della norma ed i documenti di prassi emanati fino ad
oggi sul tema, i “Contributi a fondo perduto COVID” rientrano di fatto nell’ambito
delle cause di esclusione dalla norma in quanto, sì di carattere risarcitorio, ma aventi
evidentemente carattere generale. E’ chiaro, infatti, che tali benefici, essendo stati
concessi ad un numero fortemente elevato di imprese aventi determinati requisiti
dettagliatamente previsti, non caratterizzano “un rapporto one to one” tra l’Ente erogatore ed
il Soggetto beneficiario propedeutico alla nascita dell’obbligo informativo;
- da un punto di vista meramente logico e stante il carattere di “straordinarietà” di tale
contribuzione emergenziale, si ritiene che le “Misure COVID” siano comunque da
considerarsi profondamente differenti ed in alcun modo equiparabili alle
“tradizionali” forme di contribuzione pubblica (“ante COVID” e non) per le quali è
stato legittimamente previsto un vincolante regime di trasparenza a tutela degli attori
coinvolti.
3
Autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione
della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da
Covid-19”
Ricordiamo altresì, infine, per completezza, che, ai sensi del Decreto del MEF dell’11 dicembre
2021, approvato in attuazione del DL n. 41/2021, convertito in legge n. 69, i soggetti beneficiari
degli aiuti (Covid) richiamati dall’art. 1 dello stesso decreto devono presentare all’Agenzia
delle Entrate un’autodichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, nella quale
attestano che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla sezione 3.1
ovvero alla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni.
La presentazione dell’autodichiarazione ,posticipata dal Dl semplificazioni, dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2022 secondo le modalità previste come da provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2022.